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Esecuzioni dal Vivo e Diritto d'Autore

La liberalizzazione del mercato della gestione collettiva, unita a una scarsa cultura del diritto d’autore, ha portato ulteriore confusione agli occhi di chi, operatore professionale o meno, voglia organizzare una esibizione musicale dal vivo in merito alla “burocrazia” legata al pagamento dei diritti d’autore.
Per orientarci, ecco una scaletta logica che può venire in aiuto ad affrontare la questione:
1. Il pagamento del diritto d’autore per la pubblica esecuzione di opere musicali per un evento aperto al pubblico è dovuto solo per opere che non siano di pubblico dominio. Per le opere di pubblico dominio, cioè quelle opere dove tutti gli autori/compositori sono morti prima del 1953, i diritti patrimoniali sono infatti scaduti (per esempio un concerto nel quale si esegue solo il repertorio di F. Chopin) e non è necessario corrispondere alcun compenso ad alcuno;
2. Ove, all’opposto, il repertorio eseguito (anche fosse un solo brano) fosse ancora tutelato (cioè non di pubblico dominio), sarà necessario conoscere esattamente il repertorio che verrà eseguito e chi ne gestisce la concessione all’utilizzo. Più nello specifico, si tratta di capire se:
a) l’autore ha conferito il mandato per la pubblica esecuzione nel nostro Paese a una società di gestione collettiva dei diritti d’autore (c. d. collecting, come SIAE o LEA, per capirci): in tale caso l’organizzatore dovrà sottoscrivere una licenza di pubblica esecuzione con detta società. A tale fine è necessario collegarsi ai siti di tali società, ricercare i titoli che si intende eseguire e capire se tali opere sono amministrate dall’una, dall’altra o da entrambe le società. Potrebbe infatti capitare che un’opera sia stata composta da due autori ciascuno iscritto a una diversa società o che, nell’ambito del repertorio eseguito vi siano brani amministrati da entrambe le società. Di conseguenza, potrebbe essere necessario sottoscrivere non una, ma addirittura due licenze per lo stesso evento con due diverse collecting;
b) l’autore non ha conferito il mandato per la pubblica esecuzione nel nostro Paese ad alcuna società di gestione collettiva dei diritti d’autore, e si gestisce, quindi individualmente. In tale caso è necessario avere l’autorizzazione diretta dall’autore/compositore.
Rispetto alla necessità di sottoscrivere una licenza, la durata dell’esecuzione di ogni brano (totale o parziale) è irrilevante, così come la quantità di brani eseguiti o la loro durata, giacché non esistono eccezioni o esenzioni legate a queste condizioni.
Dunque, è sempre necessario prima avere la scaletta dei brani da eseguire e poi, di conseguenza, muoversi come sopra indicato.
Andrea Marco Ricci, avvocato, Presidente di Note Legali