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Che Cos'è l'Agibilità in Esenzione?

Andiamo per ordine e cerchiamo di chiarire questo malinteso.
I certificati di Agibilità si dividono in tre tipologie:
- Agibilità a titolo oneroso
- Agibilità a titolo gratuito
- Agibilità in esenzione contributiva
INPS attraverso la circolare del 14-03-2017 definisce le tre tipologie di agibilità e nello specifico spiega che:
“Il certificato di agibilità in ‘esenzione contributiva’ è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i.) stranieri - provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale - muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese (straniere o italiane) che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi”.
Quindi risulta chiaro che questa tipologia di agibilità riguarda esclusivamente i lavoratori dello spettacolo stranieri che versano già i contributi previdenziali nel loro Paese di appartenenza.
La prova di questa condizione è data dalla presentazione, da parte del lavoratore stesso, di apposita documentazione (per esempio, il modulo A1 o il certificato di legislazione applicabile) al committente italiano.
LA CONFUSIONE GENERATA DAL TERMINE “ESENZIONE”
Il termine “esenzione” è spesso causa di equivoci, poiché richiama alla mente i casi di esenzione dagli adempimenti INPS ex ENPALS previsti dall’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006 che, come già spiegato in una altro nostro articolo, si riferiscono a chi fa musica dal vivo e rientra in una delle 4 categorie:
- minore di 18 anni
- studente fino al compimento dei 25 anni
- chi già versa altro tipo di contributo in altro ente previdenziale diverso da quello fpls
- pensionati sopra i 65 anni.
Questa tipologia di esenzione, si riferisce agli “adempimenti informativi e contributivi previsti dal D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, ai sensi dell’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006.”
Tra gli adempimenti “informativi” è incluso proprio il certificato di agibilità che, quindi, in questi casi specifici, non è richiesto.
Quindi, lo ribadiamo, per queste casistiche non si deve fare alcuna agibilità ma basterà una dichiarazione autocertificata da parte dell’artista attestante il rispetto delle condizioni di esenzione.
In caso di controlli, sarà onere del lavoratore dimostrare la veridicità di quanto dichiarato.
Giuliano Biasin - Esibirsi soc. coop.
www.esibirsi.it



